FAQ

Perchè è un sistema innovativo, semplice e veloce, attraverso il quale ogni amministratore dei conominio, tramite la piattaforma online, può ottenere il perfezionamento delle pratiche relative a privacy, sicurezza e antincendio.
Consiste nel rapido percorso per mettere in regola privacy, sicurezza e antincendio del proprio condominio da parte dell’amministratore di condominio: Step 1: Verifica della posizione attuale Step 2: Conferma del piano di interventi necessari Step 3: Perfezionamento delle pratiche con la consegna di tutti i documenti e le indicazioni specifiche.
Il servizio viene formulato in base alle tue reali esigenze, pertanto dopo aver gratuitamente compilato la check-list, ti verrà fornito il piano di interventi necessari per la situazione attuale del tuo condominio ed il relativo costo per completare gli adeguamenti e metterti in regola.
Invictus Condomini aggiorna automaticamente la propria piattaforma in base ai cambiamenti normativi in materia di privacy, sicurezza ed antincendio e ti fornisce in tempo reale nella tua area riservata, tutta la documentazione e le indicazioni aggiornate in modo da essere sempre in regola con la normativa.
La check-list è uno strumento in grado di soddisfare la complessa richiesta alla quale la normativa ci sottopone per metterci in regola. Nonostante la chiarezza di questo strumento puoi richiedere l’affiancamento e la consulenza di un nostro Responsabile di zona oppure chiamare direttamente il nostro reparto tecnico.
Sì, la formazione è una misura obbligatoria. A tal proposito potrai effettuare direttamente online (senza necessità di spostamenti e impiego ulteriore di tempo), un corso di formazione specifico per il servizio richiesto, con il rilascio di attestato a seguito di test certificato. (E’ possibile effettuare il corso anche in aula: contattaci per maggiori informazioni).
Hai due possibilità: 1) Richiedendo la “verifica della tua situazione privacy e sicurezza”. 2) Richiedendo l’intervento di un nostro Responsabile di zona o direttamente del nostro centro assistenza inviando i tuoi dati nel form “contatti”.
Il servizio prevede un aggiornamento costante per la durata di un anno (dalla data di attivazione), pertanto potrà essere rinnovato alla scadenza di volta in volta, in modo da poter usufruire di un servizio sempre aggiornato. Al rinnovo annuale verrà effettuata una nuova analisi tramite check-list per verificare l’attuale stato rispetto alle informazioni precedentemente inserite. Sarà nostra cura, comunicarti in anticipo, la scadenza del servizio in essere.
Puoi richiedere l’affiancamento e la consulenza di un nostro Responsabile di zona oppure chiamare e/o scrivere direttamente al nostro reparto tecnico.
Puoi farlo: basta inviare i suoi riferimenti tramite il form “lavora con noi” e un nostro responsabile si metterà in contatto per verificare insieme la possibilità di operare nella tua zona.
Nel giugno del 2006 con un comunicato stampa il Garante della Privacy dice “Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). [...] Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l'Amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy.” Con queste dichiarazioni il Garante determina che il Titolare dei dati è il condominio, quindi rientra nell’applicabilità della normativa e il compito dell’Amministratore è quello di eseguire quanto stabilito dal testo di legge.
Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) è entrato in vigore, in tutti gli Stati dell’Unione Europea, il 25 maggio 2018, modificando significativamente la normativa sulla protezione dei dati personali. L’entrata in vigore del GDPR 679/2016 ha posto l’accento sul principio di responsabilizzazione o accountability (art. 24) di Titolari e Responsabili. Questo principio prevede l’adozione di comportamenti proattivi e prescrive al Titolare del trattamento di mettere in atto misure Tecniche ed Organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in modo conforme al GDPR (artt. 23-25,in particolare, e l’intero Capo IV del Regolamento). Sulla base di questo nuovo principio, tutti i Titolari (quindi anche il Condominio) devono fare innanzitutto una valutazione dei rischi per la tutela dei dati personali derivanti dalla propria realtà (C 83). In questa valutazione dovranno essere analizzati i vari processi e i flussi di dati personali, individuati i trattamenti e i soggetti esterni ed interni coinvolti, etc.. Dopo questa valutazione vanno predisposte e realizzate le Misure Adeguate di Sicurezza (art.32) e del lavoro svolto per adeguarsi, va ovviamente tenuta adeguata documentazione. A differenza delle precedenti normative, il GDPR è soggetto a costanti aggiornamenti che vengono coordinati da un gruppo di lavoro specifico (EDPB ex WP29), pertanto è indispensabile mantenere costantemente aggiornata la propria posizione in linea con le evoluzioni del Regolamento. Tutta la documentazione prodotta andrà periodicamente verificata ed aggiornata; ciò renderà possibile dimostrare, in ogni momento, di aver operato nel rispetto della legge, in caso di verifiche e controlli (art.5 par.2).
Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa (ex art.7 D.Lgs. 626/94). Esso deve essere predisposto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese esterne o a lavoratori autonomi. Il committente ha l’obbligo di redigere il DUVRI, sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi (Determinazione n° 3 del 5 marzo 2008 – Autorità per la vigilanza appalti di lavori, servizi e forniture). Il DUVRI, come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, è il documento unico di valutazione dei rischi interferenti dove il committente promuove la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. In tale documento si devono indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e in esso devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza , pena la decadenza del contratto (art. 26 comma 5 del D.Lgs.81/08). Nel DUVRI non devono essere valutati i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08). Vi è anche l’obbligo, in capo al committente, oltre a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, e come detto, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza, di fornire ai lavoratori dell’impresa esterna dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
La Legge 220 del 2012 ha reso obbligatoria la tenuta del Registro Anagrafe Sicurezza (RAS). L’articolo 10, comma 6, cita: “L’amministratore deve […] curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale […] nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”. Obbligo di documentare lo stato dell’immobile è stato specificato con le aggiunte che il Decreto legge 145/2013 e la Legge 9/2014 hanno apportato all’articolo 1130 del Codice Civile. Secondo il nuovo articolo 1130 comma 1 punto 6 del Codice Civile, infatti, l’Amministratore di Condominio è obbligato a “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. [omissis]”.
Il DUVRI non è un documento statico ma dinamico per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste e in tutti quei casi in cui vengono apportate modifiche alla struttura del luogo di lavoro. Noi di CONHIVE indichiamo come data utile per l’aggiornamento la scadenza dei 3 anni. Inoltre è comunque inevitabile ricordare che l’aggiornamento DEVE essere effettuato ogni qual volta ci sia un cambiamento (quindi può accadere di dover aggiornare il documento anche più volte l’anno) dal momento in cui viene elaborato il documento (per questo la necessità della data certa sui documenti della sicurezza). A tal proposito, per una maggior tutela delle responsabilità derivanti da una documentazione riportante dati non aggiornati alla reale situazione, abbiamo predisposto un servizio di “revisione annuale” che prevede un aggiornamento costante ed in tempo reale, in grado di registrare qualsiasi variazione dovesse incorrere durante tutto il periodo dei tre anni, tempo intercorrente tra ogni sopralluogo tecnico.
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