Il 26 ottobre 2023, il Garante per la Protezione dei Dati Personali emanava un provvedimento che sanzionava con una multa di mille euro un amministratore di condominio per aver installato un impianto di videosorveglianza in assenza di delibera assembleare.
Un amministratore di condominio aveva installato due telecamere all’esterno dell’edificio con angolo visuale esteso all’area del parcheggio, al cancello di accesso e alla strada pubblica.
Le immagini erano visualizzabili dal telefono cellulare dell’amministratore, previo inserimento di password in suo possesso.
Inoltre, era segnalata la presenza delle telecamere mediante cartelli sprovvisti dell’indicazione del titolare del trattamento.
L’amministratore aveva notificato l’installazione del sistema di videosorveglianza ai condomini via e-mail.
Il Garante Privacy ha ritenuto illecito il trattamento effettuato dall’amministratore, ricordando che l'installazione degli impianti di videosorveglianza in condominio è approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c. (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
In definitiva, all'amministratore di condominio protagonista del fatto illecito è stata applicata una sanzione pari a mille euro.
Affinché l’amministratore di condominio operi nel rispetto dei principi e delle normative che regolano la videosorveglianza, evitando di incorrere in rischi e sanzioni, di seguito un excursus della disciplina.
L’installazione dei sistemi di videosorveglianza in condominio è disciplinata, il primo luogo, dall’articolo 1122-ter del Codice Civile, per il quale: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse, sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art.1136 c.c.”.
La spesa per realizzazione dell’impianto deve essere ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. Tuttavia, nel caso in cui il sistema sia utile solo a un numero parziale di condomini, essi si divideranno la spesa, come stabilito dall’articolo 1123 terzo comma c.c.
L’installazione di sistemi di videosorveglianza nei condomini dev’essere effettuata tenendo ben presenti i principi espressi nei provvedimenti del Garante della Privacy che prevede l’adozione di cautele a tutela di terzi (art. 5 terzo comma d.lgs. 196/2003).
Nel caso di video in aree private effettuate da singoli soggetti, al fine di non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza, antistanti l’accesso all’abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini.
Inoltre, in caso di utilizzo degli impianti di videosorveglianza da più condòmini o dall’intero condominio, è ammessa l’installazione degli impianti soltanto al fine di garantire la sicurezza delle persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, costituite da illeciti già verificatisi. In ogni caso, si deve tener conto del principio di proporzionalità di cui all’articolo 11 del Codice della Privacy, tenendo conto anche di altre misure adottate o da adottare, come allarmi, blindature ecc. Inoltre, sussiste l’obbligo di informativa, per cui dev’essere presente specifica cartellonistica nei luoghi in cui avviene la ripresa video.
Il Garante, con provvedimento dell’8 aprile 2010, ha operato una distinzione tra due casi:
- Videosorveglianza per fini esclusivamente personali
- Videosorveglianza per fini diversi da quelli esclusivamente personali
- Se la videosorveglianza è installata da persone fisiche e per fini esclusivamente personali, senza comunicazione dei dati a terzi, non trova applicazione il codice della privacy. Un esempio può essere l’installazione del videocitofono.
Vanno comunque adottate le seguenti cautele a tutela di terzi (art. 5 terzo comma codice privacy):
1. l’angolo visuale delle riprese dev’essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza;
2. non possono essere adottate ulteriori forme di ripresa delle aree comuni (cortili, garage, scale ecc.), anche in assenza di registrazione
- Il trattamento di dati per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito solo con consenso preventivo da parte dell’interessato. Tuttavia, in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza, l’acquisizione del consenso può risultare complicata. Pertanto, in tal caso, sussistono delle condizioni per le quali il trattamento senza consenso risulti lecito:
1. in caso di concrete situazioni che giustifichino l’installazione dell’impianto di videosorveglianza (protezione di persone e beni). In ogni caso, l’angolo visuale dev’essere limitato all’area da tutelare evitando le riprese dei luoghi circostanti e di particolari irrilevanti;
2. riprese nelle aree comuni del condominio, anche se in questo caso il Garante ritiene la disciplina ancora lacunosa.
Nel tentativo di colmare alcune lacune della disciplina della videosorveglianza in condominio, il Garante ha redatto un vademecum con alcune puntualizzazioni, che elenchiamo di seguito.
1. in caso di installazione di impianti di videosorveglianza da parte del condominio per il controllo delle aree comuni, devono essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal codice della privacy e dal provvedimento del Garante in tema di videosorveglianza;
2. le telecamere vanno segnalate con apposita cartellonistica, utilizzando il modello predisposto dal Garante;
3. il tempo di conservazione delle registrazioni non può superare tendenzialmente le 24/48 ore, anche in relazione a esigenze che riguardano i giorni e periodi di chiusura di esercizi commerciali ubicati all’interno del condominio;
4. in caso di necessità di un tempo di conservazione superiore ai 7 giorni, è necessario presentare una verifica preliminare al Garante;
5. l’angolo visuale dovrebbe evitare la ripresa di luoghi circostanti le aree comuni e particolari irrilevanti;
6. le immagini registrate devono essere protette con idonee e preventive misure di sicurezza per cui solo le persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento) possano accedervi.