In quanto “sostituto d’imposta”, il condominio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali quando effettua dei pagamenti.
Le ritenute fiscali devono essere versate nei seguenti casi:
- pagamento dei dipendenti, per esempio il portiere;
- pagamento delle ditte esterne che offrono servizi, come l’impresa di pulizie;
- pagamento dei professionisti ai quali il condominio si rivolge, come il commercialista o l’amministratore di condominio.
In questo caso, la ritenuta viene esposta in busta paga e il consulente del lavoro predisporrà il modello F24. L’amministratore dovrà poi, entro il 16 del mese successivo, eseguire il versamento della ritenuta.
All’atto del pagamento del compenso, l’amministratore di condominio dovrà effettuare una ritenuta – solitamente esposta in fattura - , predisporre il modello F24 e pagarlo entro il 16 del mese successivo. In questo caso, l’F24 deve contenere i codici tributo e il periodo cui si riferisce il compenso stesso.
In questi casi, la ritenuta è pari al 20% e dev’essere versata con codice tributo 1040.
La ritenuta d’acconto ammonta al 4% e si versa con codice tributo 1019.
La ritenuta è del 4% e dev’essere versata con codice tributo 1020.
I compensi corrisposti per contratti di luce, acqua e gas, assicurazione, trasporto e deposito sono esenti dall’applicazione della ritenuta.
Nel caso specifico dei condomini, inoltre, in caso di contratti di appalto e servizi, le ritenute possono essere versate in un’unica tranche entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno nel caso in cui la somma delle ritenute non superi 500 euro.
In caso di appalti di opere soggette a detrazione fiscale, l’amministratore di condominio effettua il pagamento mediante bonifico parlante e non deve versare la ritenuta d’acconto, che sarà effettuata direttamente dalla banca.