Le vacanze di Natale sono alle porte e molti lavoratori e professionisti si prenderanno certamente un periodo – più o meno breve – di pausa.
L’amministratore di condominio ha l’obbligo di reperibilità anche durante le feste? Rendersi non reperibile costituisce una mancanza di rispetto dei propri doveri nei confronti del condominio e dei condòmini?
Per rispondere a tali quesiti occorre partire dal presupposto che l’amministratore non è un dipendente del condominio. Conseguentemente, egli non ha diritto alle ferie.
L’amministratore, infatti, è un libero professionista che si occupa della gestione della cosa condominiale in forza di un mandato conferitogli dall’assemblea. Ai sensi dell’art. 1703 del Codice Civile, per mandato si intende “il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”.
Inoltre, recita l’art. 1710 del Codice Civile: “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ma, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”.
Secondo quanto scritto nel testo sopra citato, dunque, l’amministratore di condominio, dal momento che percepisce una retribuzione per il suo operato, è tenuto a gestire l’immobile con la diligenza del padre di famiglia, avendo premura sia del condominio sia di chi vi abita.
Pertanto, tornando alla domanda di partenza, l’amministratore ha l’obbligo di reperibilità ma secondo una determinata accezione.
Per obbligo di reperibilità non si intende che egli debba essere disponibile H24, bensì che egli sia facilmente raggiungibile dai condòmini.
Che accada un’emergenza anche nel periodo di festività natalizie non è cosa impossibile. Tuttavia, l’amministratore può mettere in campo delle azioni affinché egli possa godersi le vacanze pur non venendo meno ai suoi doveri.
Innanzitutto, è bene che egli programmi preventivamente i pagamenti in scadenza e che si accerti del corretto funzionamento degli impianti al fine di ridurre la necessità di interventi straordinari per mal funzionamento nel periodo di festa.
Inoltre, è essenziale che egli dia comunicazione ai condomini circa il suo periodo di assenza e lasci un numero telefonico da contattare in caso di urgenze all’interno della bacheca condominiale.
Allo stesso modo, in bacheca condominiale, è bene che l’amministratore affigga i recapiti di tecnici e fornitori a cui i condòmini possano rivolgersi autonomamente in caso di guasti e/o imprevisti.
Infine, nel caso in cui egli abbia dei collaboratori, è opportuno che egli deleghi le sue attività a uno di essi, fornendo i suoi contatti ai condòmini.
Mettendo in atto queste misure, l’amministratore di condominio rispetta il principio di diligenza godendosi al contempo il suo meritato riposo.