La delibera assembleare che autorizza l’amministratore di condominio a inviare le convocazioni di assemblea a mezzo e-mail è nulla. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con sentenza numero 14299 del 9 ottobre 2023.
Prima di addentrarci nel merito della decisione del giudice capitolino, è bene ricordare le modalità di convocazione delle assemblee condominiali, sancite dall’articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice Civile.
Il testo normativo stabilisce, innanzitutto, che la notifica di convocazione dev’essere inviata ai condòmini almeno 5 giorni prima rispetto alla data della prima convocazione ed essa deve rendere noti il luogo, il giorno e l’orario della riunione. L’obiettivo della comunicazione preventiva dell’assemblea è consentire ai condòmini di arrivare al giorno dell’assemblea informati e consapevoli, chiedendo eventualmente all’amministratore copia dei documenti oggetto di discussione, e permettere loro di organizzarsi sulla base dei propri impegni per poter partecipare.
L’art. 66 disp. Att. c.c. entra poi nello specifico dei mezzi da utilizzare per l’invio dell’avviso ai condòmini, chiarendo che esso è possibile tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o consegna a mano di una lettera con ricevuta di avvenuto ritiro.
Il condomino che rileva vizi in merito all’omissione, il ritardo o all’incompletezza dell’avviso di convocazione può impugnarlo entro 30 giorni dalla data di avvenuta riunione (per i presenti) o dalla ricezione dei verbale (per gli assenti) e richiederne l’annullamento.
Davanti al Tribunale di Roma è stato sollevato il quesito se altre vie possano essere considerate legittimamente percorribili per l’invio dell’avviso di convocazione assembleare.
La risposta del giudice è negativa.
Sebbene al giorno d’oggi, con l’avanzare delle moderne tecnologie, sarebbe molto più rapido inviare una semplice e-mail, allegando magari la documentazione necessaria per la discussione assembleare, questo meccanismo mette a repentaglio la validità della deliberazione, alla luce anche dell’articolo 72 disp. Att. c.c. che sancisce l’inderogabilità della disposizione da parte del regolamento condominiale.
Neppure un regolamento condominiale approvato all’unanimità, che preveda la notifica a mezzo e-mail della convocazione dell’assemblea, può rendere questa norma derogabile.
Ma il singolo condòmino può richiedere la convocazione via e-mail?
Sì, ma solo a fronte di una rinuncia scritta preventiva al proprio diritto a ricevere l’avviso di convocazione nelle forme di cui art. 66 disp. Att. c.c. . Secondo la Corte d’Appella di Brescia, che si è espressa sulla questione con sentenza del 28 gennaio 2019, l’autorizzazione scritta fa venire meno il diritto d’impugnazione delle deliberazioni assembleari. Il condòmino che abbia presentato tale rinuncia, cioè, non può impugnare la delibera per vizio di omessa convocazione.
In caso di impugnazione, l’amministratore potrà difendersi conservando l’autorizzazione, con annesse generalità e indirizzo e-mail del condominio, nel Registro di Anagrafe Condominiale.