Riscaldamento in condominio, le regole per la stagione invernale 2023/2024

4 Settembre 2023

L’estate volge al termine e si avvicina il fatidico momento in cui diventa necessario accendere i riscaldamenti nelle abitazioni per godere di un clima caldo.

Se in caso di riscaldamento autonomo non ci sono precise regole da seguire in merito agli orari e ai periodi di accensione, diverso è il caso dei condomini e degli impianti centralizzati.

Infatti, è già stato reso noto dal Governo il calendario per la stagione invernale 2023/2024, che detta determinate norme finalizzate al risparmio di energia e alla riduzione degli sprechi in un contesto, come il nostro, di crisi energetica.

È da premettere che l’Italia è suddivisa in sei zone climatiche, stabilite a seconda delle temperature medie registrate nelle diverse zone a livello nazionale. Il periodo di accensione dei riscaldamenti varia a seconda di esse.

Di seguito la suddivisione:

  • Zona A: comuni con gradi-giorno inferiori a 600
  • Zona B: comuni con gradi-giorno tra 600 e 900
  • Zona C: comuni con gradi-giorno tra 901 e 1400
  • Zona D: comuni con gradi-giorno tra 1401 e 2100
  • Zona E: comuni con gradi-giorno tra 2101 e 3000
  • Zona F: comuni con gradi-giorno superiori a 3000.

Della zona A fanno parte i comuni con il clima più mite, fino a giungere alla zona F che comprende, invece, le zone in cui gli inverni sono più rigidi.

Il nuovo calendario per l’inverno 2023/2024 prevede quanto segue:

  • Zona climatica A (Lampedusa e Linosa; Porto Empedocle): periodo di accensione del riscaldamento dall’8 dicembre al 7 marzo, per 5 ore giornaliere;
  • Zona climatica B (Agrigento; Catania; Crotone; Messina; Palermo; Reggio Calabria; Siracusa; Trapani) : dall’8 dicembre al 23 marzo, per 7 ore al giorno;
  • Zona climatica C (province di Imperia; Latina; Bari; Benevento; Brindisi; Cagliari; Caserta; Catanzaro; Cosenza; Lecce; Napoli; Oristano; Ragusa; Salerno; Sassari; Taranto): dal 22 novembre al 23 marzo, per 9 ore giornaliere;
  • Zona climatica D (Genova; La Spezia; Savona; Forlì; Ancona; Ascoli Piceno; Firenze; Grosseto; Livorno; Lucca; Macerata; Massa C.; Pesaro; Pisa; Pistoia; Prato; Roma; Siena; Terni; Viterbo; Avellino; Caltanissetta; Chieti; Foggia; Isernia; Matera; Nuoro; Pescara; Teramo; Vibo Valentia) : dall’8 novembre al 7 aprile, per 11 ore al giorno;
  • Zona climatica E (province di Alessandria; Aosta; Asti; Bergamo; Biella; Brescia; Como; Cremona; Lecco; Lodi; Milano; Novara; Padova; Pavia; Sondrio; Torino; Varese; Verbania; Vercelli; Bologna; Bolzano; Ferrara; Gorizia; Modena; Parma; Piacenza; Pordenone; Ravenna; Reggio Emilia; Rimini; Rovigo; Treviso; Trieste; Udine; Venezia; Verona; Vicenza; Arezzo; Perugia; Frosinone; Rieti; Campobasso; Enna; L’Aquila e Potenza): dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno;
  • Zona climatica F (province di Cuneo, Belluno e Trento): non ci sono limitazioni di tempo né di orario.

Occorre chiarire che in caso di condizioni meteorologiche particolarmente rigide, i sindaci dei comuni hanno la facoltà di rivedere i periodi di accensione degli impianti.

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