L’arrivo delle basse temperature reca con sé un quesito che si pone ogni famiglia che abita un condominio: è più conveniente il riscaldamento autonomo o il riscaldamento centralizzato?
Occorre innanzitutto chiarire le differenze tra le due tipologie di impianto.
Il riscaldamento centralizzato prevede un unico impianto che serva l’intero immobile e, dunque, tutte le abitazioni dell’edificio. Esso stabilizza la temperatura degli appartamenti entro certi valori ben definiti e i suoi costi vengono ripartiti tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.
Le regole su cui si basa il funzionamento dell’impianto centralizzato sono stabilite dall’assemblea condominiale e i condòmini devono conformarsi a esse.
Di contro, il riscaldamento autonomo prevede un singolo impianto per la singola abitazione. Di conseguenza, i costi e la manutenzione dell’impianto sono a carico del singolo nucleo abitativo e la temperatura viene, di volta in volta, regolata in base alle proprie necessità.
Ciascun sistema di riscaldamento presenta dei vantaggi e degli svantaggi, che potremmo compendiare come segue.
È possibile per il singolo condòmino staccarsi dall’impianto centralizzato?
Dal momento che ciascuna soluzione presenta dei pro e dei contro, è lecito chiedersi se il singolo condomino possa decidere di svincolarsi dal sistema di riscaldamento centralizzato a favore del riscaldamento autonomo.
La risposta è positiva al netto delle condizioni prevista dall’articolo 1118 del Codice civile:
“Il condominio può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Il tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Secondo il precitato articolo, dunque, il singolo può distaccarsi dall’impianto centralizzato a patto che questa azione non implichi scompensi in termini di funzionamento o aumenti di spesa per gli altri condòmini.
Inoltre, occorre che non siano esplicati divieti di distacco all’interno del regolamento condominiale o del regolamento comunale.
Soddisfatti questi presupposti, il condòmino dovrà richiedere la perizia di un tecnico che provi l’assenza di conseguenze svantaggiose per gli altri condòmini e dovrà inviare la comunicazione, corredata da perizia, all’amministratore di condominio.