L’assicurazione professionale per l’amministratore di condominio (RC) tutela l’assicurato dalle perdite che derivano da richieste di risarcimento provenienti da terzi (ad esempio i condomini) all’assicurato. La polizza prevede, inoltre, la copertura assicurativa anche per collaboratori e/o dipendenti.
Sebbene non sia obbligatorio per l’amministratore di condominio stipularla, è altrettanto vero che essa costituisce uno strumento di tutela fondamentale.
Inoltre, il Codice Civile disciplina la responsabilità civile dell’amministratore subordinando la sua nomina alla presentazione ai condòmini della polizza individuale di assicurazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 1129, comma 3, c.c., “l’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato”.
Nel caso in cui l’amministratore non presenti la polizza richiesta dall’assemblea, quest’ultima può riservarsi di sospendere la sua nomina. Solo stipulando il contratto di assicurazione, l’amministratore designato adempie il proprio il proprio obbligo e fa realizzare la condizione imposta.
La polizza richiesta dall’assemblea, ai sensi del riformato art. 1129 c.c., non è pertanto, un semplice contratto (concluso tra amministratore e società assicuratrice) a favore del terzo (condominio); essa appare un elemento della struttura della deliberazione di nomina, essendo questa subordinata alla copertura assicurativa, a diretto beneficio del gruppo di condomini ed indiretta garanzia dell’amministratore dalla responsabilità civile.
Il testo prevede, inoltre, al comma 4, che qualora vengano deliberati dall’assemblea dei lavori straordinari, l’amministratore – contestualmente all’inizio dei lavori – è tenuto ad “adeguare i massimali della polizza” in misura non inferiore all’importo di spesa deliberato. Altresì, nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.