Nel corso dell’ultimo anno, l’Italia ha recepito la nuova disciplina contenuta nella Direttiva dell’Unione Europea 2020/2184, cosicché lo scorso 21 marzo è entrato in vigore il nuovo Decreto Legislativo del 18/2023 che disciplina la qualità dell’acqua destinata al consumo umano.
Il nuovo decreto presenta numerose novità rispetto all’abrogato Decreto Legislativo 31/2001.
Innanzitutto, l’art. 1, comma 2 sancisce gli obiettivi che la nuova norma intende perseguire. Essi sono “la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano”.
L’art.4 del medesimo decreto 18/23 evidenzia le caratteristiche imprescindibili delle acque destinate al consumo umano. Esse devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti o sostanze che rappresentino un pericolo per la salute umana e devono rispettare i parametri di salubrità elencati all’allegato I, parti A, B e C del decreto.
Tali parametri, con la nuova normativa, hanno subìto un’integrazione rispetto al passato. A quelli già elencati, infatti, è stata aggiunta la verifica della presenza di piombo, uranio e legionella.
Dal momento che il rischio di legionellosi è il più temuto e diffuso in condominio, è bene approfondire brevemente l’argomento.
La Legionella è un batterio da cui scaturisce un’infezione alle vie respiratorie chiamata Legionellosi.
L’agente patogeno, che nasce e si sviluppa in sorgenti d’acqua naturali, può prolificare nelle strutture artificiali, colonizzando impianti idrici, di umidificazione e di condizionamento, piscine e fontane, serbatoi e tubature di edifici.
La Legionella si sviluppa sopratutto in presenza di incrostazioni o depositi calcarei, tubazioni corrose o ostruite, serbatoi di ristagno o di accumulo di acqua.
Il contagio avviene solitamente tramite inalazione di micro goccioline di acqua che penetrano nei polmoni in profondità.
Il tasso di mortalità della Legionellosi può variare dal 40%-80% nei pazienti immunodepressi non trattati fino al 5-30% in caso di trattamento appropriato. Nel complesso, il tasso di mortalità è compreso tra il 5% e il 10%.
Per ulteriori approfondimenti si invita a leggere il nostro precedente articolo https://www.conhive.it/academy/legionella-cose-e-quali-sono-rischi-per-la-salute-umana/
Nei condomini il rischio di sviluppo di Legionella è altamente probabile e il nuovo decreto 18/23 stabilisce una serie di disposizioni in merito.
La gestione dell’erogazione dell’acqua è rimessa al Comune fino al contatore. Per cui sarà quest’ultimo a garantire, fino a quel punto, la potabilità dell’acqua, garantita grazie a specifici controlli.
Dal contatore al punto di utenza (ossia il punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, quindi il rubinetto), la responsabilità della potabilità dell’acqua condominiale passa dal Comune all’amministratore di condominio.
L’amministratore di condominio è tenuto al rispetto di 3 obblighi principali:
1- Valutazione del rischio
2- Adozione di misure preventive e correttive
3- Adozione di misure di mantenimento dei valori di parametro
Al fine di adempiere a tali doveri, l’art. 14 stabilisce che egli deve effettuare i controlli delle acque attraverso laboratori di analisi specializzati. Gli esiti dovranno poi essere inseriti nella cosiddetta “Anagrafe territoriale dinamica della acque potabili”.
Se l’esito delle analisi evidenzia valori al di fuori dei parametri di riferimento, l’articolo 15 prevede l’intervento dell’autorità sanitaria locale. Quest’ultima apporrà il divieto di fornitura di acqua potenzialmente pericolosa e attuerà i provvedimenti correttivi necessari per la tutela della salute umana.
Le sanzioni a cui va incontro l’amministratore inadempiente sono esplicate nell’art. 23 del d. lgs. 18/23.
Secondo il dettato normativo, se nel sistema di distribuzione interno non vengono mantenuti i parametri di cui all’allegato I, A e B, è prevista una sanzione amministrativa da 5 mila a 30 mila euro.
In caso di mancata implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema idro-potabile, la sanzione va dai 4 mila ai 24 mila euro.