Che durante l’estate aumentino i furti nelle abitazioni è un problema noto a tutti. La bella stagione, infatti, è sinonimo di vacanze: numerose persone e famiglie si allontanano dalle loro case, che molto spesso si trovano all’interno di edifici condominiali.
Ecco perché risulta indispensabile per i condomini dotarsi di sistemi di sicurezza, come telecamere per la videosorveglianza.
Il tema delle videosorveglianza, tuttavia, reca con sé una costante riflessione sul bilanciamento tra il diritto alla sicurezza e il diritto alla riservatezza di ciascun condomino. Al fine di garantire tale equilibrio, il legislatore ha previsto una serie di linee guida per la corretta installazione delle telecamere.
Sulla questione, si è pronunciato recentemente il Tribunale di Prato, con sentenza n°440 del 29 giugno 2023.
Una condomina denuncia la propria dirimpettaia per l’installazione di una telecamere definita illegittima in quanto riprendeva il pianerottolo e, conseguentemente, delle azioni attinenti la sua sfera privata.
La richiesta al giudice è pertanto che la dirimpettaia rimuova l’impianto di videosorveglianza e distrugga le immagini registrate. In caso di inadempienza, chiede di provvedere la condomina stessa con addebito delle spese.
Il giudice rigetta la domanda. Vediamo perché.
Innanzitutto, dalle immagini registrate, allegate agli atti, non emerge nessuna violazione della privacy della dirimpettaia.
Inoltre, come sopra premesso, il legislatore ha messo per iscritto delle linee guida per la corretta installazione di sistemi di videosorveglianza, le quali sono state rispettate dalla condomina.
1- La condomina ha dato comunicazione a tutti i condomini dell’installazione della telecamera;
2 – E’ stato affissa la cartellonistica visibile riportante la segnalazione della presenza della telecamera stessa;
3 – Il dispositivo non è rivolto volutamente verso l’abitazione della dirimpettaia. Essendo il pianerottolo di dimensioni ridotte, la telecamera non era orientabile in altra direzione.
4 – Secondo la giurisprudenza, spazi condominiali come pianerottoli, scale, parcheggi o ingressi sono luoghi esposti a sguardi indiscreti e non preposti ad attività riguardanti la propria sfera privata. Pertanto non sussiste alcuna violazione dell’art. 615 bis del Codice Penale (Interferenze illecite nella vita privata).
In definitiva, dunque, non sussiste reato di violazione della Privacy in quanto tutte le regole in materia sono state rispettate e, inoltre, come afferma il Garante, il diritto alla riservatezza viene mitigato dal diritto alla propria sicurezza e incolumità.