Patente a punti nei cantieri: nuovi obblighi per l’amministratore di condominio

14 Ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024, è sorto un nuovo obbligo in ambito edilizio a carico degli appaltatori e, di conseguenza, a carico degli amministratori di condominio.

Il Decreto Legge 19/24, infatti, ha modificato l’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008, introducendo la patente a punti per l’edilizia, ossia un meccanismo per l’acquisizione e/o il mantenimento del diritto di operare nei cantieri partendo da un numero di punti iniziale.

Le modifiche apportate si leggono nel suddetto decreto, al capo VIII, articolo 29, Comma 19.

I soggetti obbligati al possesso della patente e i soggetti esonerati

Il novellato articolo 27, comma 1, D. Lgs. 81/08, spiega chi sono i soggetti tenuti al possesso della patente. Di seguito il contenuto normativo:

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente […] le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89,comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Pertanto, come si legge nel suddetto articolo, si ritengono esclusi dall’obbligo di patente le figure che prestano solo forniture o servizi di natura intellettuale, come ingegneri, architetti, geometri ecc…

Inoltre, al comma 15 dell’art. 27 D. Lgs. 81/08, si legge che “Non sono tenute al possesso della patente […] le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

Le modalità operative della patente

Si legge al comma 5 dell’art. 27 D. Lgs. 81/08: “La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare […] con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”.

Tali crediti possono subire una decurtazione ovvero un incremento o un recupero. Le fattispecie per l’attribuzione, per la sottrazione e per il recupero dei crediti sono descritte nella Circolare n° 4 del 23 settembre 2024 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Al di sotto dei 15 crediti, imprese e lavoratori autonomi non possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a). In caso di decurtazione nel corso dello svolgimento dell’opera, è consentito il completamento delle attività se il valore di quanto realizzato è superiore al 30% rispetto al corrispettivo contrattuale. (Art. 27 D.Lgs.81/08, comma 10).

In mancanza della patente o in caso di patente dotata di punteggio inferiore a 15, il comma 11 prevede una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

I nuovi obblighi dell'amministratore di condominio

In caso di esecuzione di appalti in condominio, subentra dunque un nuovo requisito da verificare.

Il novellato art. 90, comma 9, prevede alla nuova lettera b-bis) l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27, anche nei casi di subappalto.

Dal momento che in condominio l’amministratore è riconosciuto come il “committente dei lavori”, in capo ad egli sorge l’obbligo di verificare che l’impresa incaricata sia in possesso della patente.

La verifica va effettuata prima dell’inizio dell’opera edilizia per evitare di incorrere nella culpa in eligendo. Inoltre, l’amministratore deve accertarsi che l’impresa abbia la patente valida per l’intera durata dei lavori per non incappare nella culpa in vigilando.

In caso di mancata verifica del possesso del requisito, l’amministratore di condominio, in quanto “committente”, può essere sanzionato. L’art. 157, comma 1, lett. c), D. Lgs. 81/08, così come aggiornato dal nuovo decreto, prevede una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7,9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo”.

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