Nuovo Decreto Legislativo 18/23 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Gli obblighi dell’amministratore

5 Aprile 2023

Dal 21 marzo 2023 è in vigore il nuovo Decreto Legislativo del 18/2023 che disciplina la qualità dell’acqua destinata al consumo umano. La nuova disciplina attua la Direttiva UE 2020/2184 e abroga il vecchio Decreto Legislativo 31/2001.

Obiettivo del Decreto è la protezione della salute umana dagli effetti negativi che potrebbero derivare da acque contaminate. Ai sensi dell’articolo 4, infatti, si sottolinea che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti o sostanze che rappresentino un pericolo per la salute umana.

La norma prevede nuovi obblighi per l’amministratore di condominio relativi alla qualità dell’acqua dei rubinetti. Essendo infatti egli responsabile del sistema idro-potabile di distruzione interna dell’acqua, è tenuto al rispetto di 3 obblighi principali:

1- Valutazione del rischio
2- Adozione di misure preventive e correttive
3- Adozione di misure di mantenimento dei valori di parametro

Nello specifico, l’amministratore di condominio deve effettuare una valutazione del rischio idrico tenendo presenti i principi enunciati nella Direttiva UE 2020/2184 e nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità 22/23. Alla luce della valutazione, egli dovrà adottare misure preventive e correttive commisurate al rischio.

Per quanto riguarda i valori di parametro, essi sono consultabili all’allegato I, parti A,B e C del decreto.

Ai sensi dell’articolo 14, l’amministratore deve effettuare i controlli attraverso laboratori di analisi. Gli esiti dovranno poi essere inseriti nella cosiddetta “Anagrafe territoriale dinamica della acque potabili”.

In caso di difformità ai valori di parametro, l’articolo 15 prevede che l’autorità sanitaria locale provveda a porre divieto di fornitura di acqua potenzialmente pericolosa e attuare i provvedimenti necessari per la tutela della salute umana.

L’articolo 23, infine, enuncia le sanzioni amministrative cui potrebbe venire incontro l’amministratore di condominio inadempiente. In caso di mancato mantenimento del rispetto dei parametri dell’allegato I, è prevista una sanzione da 5 mila a 30 mila euro. In caso di mancata valutazione e gestione del rischio, è prevista una sanzione da 4 mila a 24 mila euro.

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