Le verifiche periodiche e i controlli di sicurezza nei condomini

18 Aprile 2023

A cura di Roberto Petrini, Direttore Commerciale INSPECTA srl

Date ed eventi fondamentali

1990: l'Italia sigla il Trattato di Shengen che regola l'apertura delle frontiere tra i paesi firmatari. Entra in vigore nel 1995.

2002: L'euro diventa la moneta unica e comune.

Gli effetti sulla vita di tutti i giorni dei lavoratori dei paesi CE

1- Ogni lavoratore cittadino di uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea è libero di circolare tra gli Stati dell'unione stessa con il solo documento di riconoscimento e di trovare lavoro in uno qualsiasi degli stati membri.

2- Dal momento che ogni lavoratore può muoversi liberamente, tutti i luoghi di lavoro dell'unione devono presentare condizioni di sicurezza minime comuni.

Le leggi di riferimento in Italia

La Costituzione

Art. 1: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Art. 4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Normativa Sicurezza sul Lavoro: D. Lgs. 81/2008

Il T.U.S.S. - Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

Che cos'è un luogo di lavoro?

Art. 62, comma 1 li identifica come luoghi "destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. Da questa definizione, con il comma 2, rimangono esclusi i mezzi di trasporto (considerati macchinari e rientranti nella nozione di attrezzatura di lavoro), i cantieri temporanei o mobili (trattati al Titolo IV), le industrie estrattive e i pescherecci ma anche campi, boschi e altri terreni facenti parte di aziende agricole o forestali.

Chi è il datore di lavoro?

“Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.

Chi è il lavoratore?

"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. […]”

La Responsabilità dell’Amministratore nella gestione delle Attrezzature Tecniche e degli Impianti Condominiali

Secondo la Sentenza n. 25540/2017 della Corte di Cassazione, l’Amministratore è ritenuto responsabile nel caso in cui non vengano effettuati i controlli previsti per legge e venga omesso di verificare la corrispondenza ai criteri tecnici di sicurezza.

Ascensori & Montacarichi

Gli ascensori diventano sicuri: Il D.P.R. 162/99 e s.m.i

Le definizioni

A) Ascensore: apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: 1) di persone, 2) di persone e cose, 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

B) Montacarichi: apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

 

Gli Obblighi per i Proprietari/Responsabili degli Impianti

Installazione: utilizzare fornitori abili e riconosciuti, utilizzare unicamente macchine e materiali marcati CE;

Collaudo e Messa in Servizio: una volta costruito, l’ascensore deve essere collaudato da un organismo notificato. Una volta superato il collaudo, la macchina può essere messa in servizio;

Manutenzione: ogni ascensore in servizio deve essere sottoposto ad una regolare manutenzione da parte di aziende abili. La manutenzione deve avere una cadenza semestrale.

Ispezione di Verifica: da svolgere ogni due anni. Il proprietario/datore di lavoro deve incaricare un organismo notificato autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MI.S.E.). La verifica è onerosa e deve essere fatta in presenza del manutentore.

 

 

La Sicurezza degli Impianti Elettrici: Il D.P.R. 462/01 e le Verifiche degli Impianti di Messa a Terra

Impianto di messa a terra è la parte dell’impianto elettrico che garantisce la sicurezza all’interno dell’abitazione o del luogo in cui è installato l’impianto elettrico. Esso consiste in tutte quelle misure necessarie per portare i punti di una struttura metallica allo stesso potenziale elettrico del suolo, ossia a 0 volt.

Solitamente gli impianti elettrici sono isolati e protetti ed è difficile che ci sia un pericolo di scarica elettrica ma, in una casa, se un qualsiasi elettrodomestico va incontro a guasti, o in un luogo di lavoro con una qualsiasi macchina utensile, il pericolo esiste. Per questa ragione è fondamentale prevedere un sistema di messa a terra della corrente in ciascun impianto elettrico, in grado di disperdere sbalzi di corrente, evitando folgorazioni alle persone vicine, ma anche di intervenire in caso di malfunzionamenti o guasti ai dispositivi e agli elettrodomestici che funzionano con l’elettricità.

 

Gli Obblighi per i Proprietari/Responsabili degli Impianti

Installazione: l’installatore esegue una Verifica Iniziale di Rispondenza e Funzionalità ai sensi della Legge 5 marzo 1990 N° 46;

Omologazione: da fare entro 30 giorni dalla messa in servizio. Per gli impianti di terra si intende soddisfatta con il rilascio della Di.Co. (Dichiarazione di Corrispondenza). Sempre entro i 30 giorni il datore di lavoro è tenuto ad inivare la Di.Co. all’Ispels e alle strutture di Vigilanza Arpa/ASL competenti sul territorio;

Manutenzione: ogni impianto deve essere raggiunto da una manutenzione continuativa (almeno annuale);

Verifica: ogni impianto (installato in luoghi di lavoro) deve essere verificato o da ASL/Arpa o da un organismo notificato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La verifica è onerosa e deve essere effettuata una volta ogni 5 anni in ambienti ordinari; una volta ogni 2 anni in luoghi medici e a maggior rischio di incendio ed esplosione (indicativamente quelli che hanno obblighi C.P.I. o presentano zone classificate AT.EX.).

 

Il Decreto Milleproroghe 2019 e la comunicazione dei dati delle Verifiche all'INAIL

Nella serata di mercoledì 27 febbraio 2020 è stato definitivamente convertito in legge il D.L. 162/19, meglio noto come “Decreto Milleproroghe 2019”. Il passaggio alle Camere ha confermato le modifiche apportate al D.P.R. 462/2001.

(Art. 36 – Informatizzazione dell’INAIL)

1) Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle Verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle Verifiche.

2) Il Datore di Lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le Verifiche di cui all’Art. 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

3) Per le Verifiche di cui all’Articolo 4, Comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della Verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5% della Tariffa definita dal decreto di cui al Comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle Verifiche.

4) Le Tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della Verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Decreto del Presidente dell’Istituto superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 Luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 Luglio 2005 e successive modificazioni.

Controlli di Sicurezza su Cancelli e Sbarre meccanizzate porte e Portoni automatizzate

La normativa sull’automazione cancelli è stata modificata dalla Comunità Europea con la “Direttiva 98/37/CE”, la quale stabilisce che i cancelli automatici debbono essere considerati delle vere e proprie macchine, e che in quanto tali debbono rispettare ben precisi standard di sicurezza.
Questo vale sia per gli impianti di nuova installazione sia per quelli già presenti, che devono essere adeguati se necessario.
Tra i “cancelli o portoni motorizzati” rientrano varie tipologie di automazione, quali:
- cancelli scorrevoli;
- cancelli ad ante apribili;
- portoni basculanti;
- portoni sezionali;
- portoni avvolgibili;
- porte automatiche;
- sbarre automatiche.

Gestione della sicurezza nel Condominio

Con l’uscita della “recente” Riforma del Condominio Legge 11/12/2012 n° 220, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2012, la responsabilità della corretta installazione o dell’adeguamento dei cancelli automatici all’interno di un condominio ricade sulla figura dell’Amministratore di Condominio o, in sua assenza, sui singoli condomini. 

NOTA BENE: Questi Controlli di Sicurezza si dicono Volontari, poiché NON è obbligatorio affidarsi ad un Organismo Notificato, ma il controllo può essere svolto anche da personale adeguamente formato e che se ne assuma la responsabilità.

Direttiva Macchine (CE) - 2006/42/CE

Dal 6 marzo 2006 è entrata in vigore anche sul territorio italiano la Nuova Direttiva Macchine, recepita dal D.Lgs n.17 del 27 gennaio 2010, che prevede l’obbligo del controllo di sicurezza su tutte le macchine, tra le quali sono annoverati anche i cancelli motorizzati e, in senso più ampio, tutte le chiusure meccanizzate.

A tal proposito, è bene sapere che:

• Motorizzando un cancello state costruendo una macchina;
• La maggior parte dei cancelli vengono motorizzati in un secondo tempo;
• I cancelli devono rispettare normative specifiche e devono essere dotati, oltre che della marcatura CE, anche del libretto di impianto;
• Sul libretto tra le altre cose vanno inserite le visite di manutenzione obbligatorie;
• In caso di danneggiamento a cose/persone, l’assicurazione non indennizza il danno se il cancello non è provvisto della documentazione prevista per legge.

 

Cancelli automatici: le certificazioni obbligatorie

Quando un cancello dotato di sistema di automazione viene installato, il fornitore è obbligato per legge a rilasciare un fascicolo tecnico che ne attesti la sicurezza. Questo fascicolo si compone di una serie di documenti:

- Dichiarazione CE di conformità dell’impianto;
- Disegno e schema elettrico del cancello automatico;
- Manuali tecnici di installazione e manutenzione;
- Istruzioni d’uso dell’impianto;
- Dichiarazioni di conformità dei singoli componenti;
- Registro di manutenzione dell’impianto, contenente tutti i riferimenti degli interventi effettuati, compresa l’installazione, le manutenzioni ordinarie, quelle straordinarie e le eventuali riparazioni e/o modifiche effettuate.

Per i Cancelli automatici vige inoltre l’obbligo di verifica Biennale/Annuale per il corretto funzionamento in conformità alla Direttiva Macchine e al Dlgs. 2010/17.

Il fascicolo tecnico e i successivi controlli sono necessari a garantire la sicurezza dell’automazione cancelli e a tutelare chi lo utilizza in caso di incidenti dovuti a un suo malfunzionamento.

L’impiantistica in condominio: cosa impone il D.M. 37/2008

Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
Lo stesso decreto - che a una prima lettura appare applicabile ad alcuni “impianti” che, invece, per la normativa CE, costituiscono un prodotto con una disciplina espressamente dedicata, come, per esempio, i cancelli automatizzati e le chiusure meccanizzate - in due diversi punti prevede una limitazione al proprio campo di applicazione.

Si tratta del contenuto del comma 3 dell’articolo 1, ove si dice che “Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.”
Ovvero, devono rifarsi alle Normativa Generali specifiche, se esistenti.
Nel caso dei Cancelli Elettrici e delle Chiusure meccanizzate, come abbiamo visto, le Norme Generali Specifiche esistono e di conseguenza sono interamente applicabili anche agli impianti Condominiali.

I Controlli di Sicurezza, Visivi e Strumentali, sulle Linee Vita

La Norma UNI 11560:2014 prevede la ispezione periodica sui sistemi anticaduta definitivi ogni 2 anni (ispezione visiva) ed ogni 4 anni (verifica dei fissaggi e dispositivi). Il progettista o il progettista strutturale può prescrivere una maggiore frequenza delle ispezioni tenendo conto delle condizioni ambientali e di utilizzo.

L'ispezione deve essere eseguita dal manutentore o dall'ispettore con assunzione di responsabilità con i controlli di cui al punto 9.2.5. della norma UNI 11560:2014. Nel caso siano rilevati difetti o inconvenienti deve essere effettuata una ispezione straordinaria.

Il sistema che ha subito un evento dannoso o presenta un difetto deve essere posto fuori servizio.

Le Linee Vita: metodologia dei controlli e documentazione richiesta

1) Esame Visivo Fune di Ritenuta
A) Valutazione dello Stato di Salute Complessivo
B) Valutazione dello Stato di Salute, con particolare riferimento a:
- Presenza di Ossidazioni
- Presenza di Piegature o Lesioni Localizzate
- Presenza di fili/trefoli danneggiati
- Controllo Stato di Tensione
- Controllo degli eventuali assorbitori di Energia

2) Esame Visivo dei Supporti (Reggi-Fune)
C) Controllo di Corretta installazione
D) Controllo sulla resistenza, quantità e qualità dell’imbullonaggio e dei relativi serraggi
E)Controllo dei Punti intermedi di Ancoraggio

3) Controllo della presenza del Manuale

4) Controllo dell’idoneità della cartellonistica

5) Controllo delle eventuali interferenze con altre attrezzature installate nei pressi

6) Controllo e valutazione del Progetto

 

l fascicolo deve contenere i seguenti contenuti minimi dell’elaborato tecnico:

- elaborati grafici in scala;
- relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali;
- planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto;
- relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio;
- certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517;
- dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica e delle indicazioni del produttore;
- manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
- programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

Condividi questo articolo su:

Richiedi la prima verifica gratuita

Contattaci subito
Copyright © 2025 - HIVE GROUP S.P.A.
chevron-downchevron-leftchevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram