Impianto luce in condominio. Le regole da seguire e la ripartizione delle spese

11 Settembre 2023

Buona visibilità, perfetta agibilità e massimo risparmio energetico ed economico. Questi i tre criteri da seguire nella realizzazione dell’impianto di illuminazione di un condominio, dalle scale all’ascensore fino alle aree comuni sia interne sia esterne.

Chi abita o chi frequenta un condominio, infatti, deve poter muoversi al suo interno in totale sicurezza. Per questo motivo, nella fase di progettazione dell’impianto luce devono essere seguite precise norme.

Le norme di riferimento

Di seguito il quadro normativo che delinea le regole sull’illuminazione condominiale.

In merito all’illuminazione delle scale, prendiamo come riferimento il Decreto n° 236/1989, art. 4, comma 5: “è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo”. Su ciascun pianerottolo, dunque, devono essere posti degli interruttori con luce incorporata, cosicché siano ben individuabili anche al buio.

Della luce in ascensore parla il decreto 236/09 il quale stabilisce che l’illuminazione della cabina deve rispettare i seguenti requisiti:

  • La cabina deve essere illuminata con un’intensità di 100 lux
  • L’intensità della luce di emergenza deve resistere almeno un’ora, 5 lux.

L’illuminazione del vano interessa principalmente ai manutentori e devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  • Luminosità almeno 50 lux fino a 1 metro sopra la cabina
  • Luminosità almeno 50 lux fino a 1 metro sopra la fossa
  • Almeno 20 lux nelle zone non trattate nei punti precedenti

I condomini di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione con sostituzione dell’impianto luce devono far riferimento alle regole di buona visibilità e perfetta agibilità degli spazi comuni riportate alle normativa UNI 10.380.

A seconda delle zone di un condominio, è possibile riferirsi a diversi valori di illuminazione considerati adeguati, consultabili attraverso un’apposita tabella. Ad esempio le scale e gli ascensori richiedono un maggior grado di luce e vengono considerati a norma dai 50 ai 200 lx medi.

In caso di edifici con un'altezza antincendio maggiore di 32 metri, risulta obbligatorio un sistema di illuminazione di sicurezza per la segnalazione delle vie di fuga.

Ogni androne, inoltre, dovrà essere fornito di almeno un punto luce a soffitto o a parete. La grandezza, il numero e la potenza vengono scelti sulla base delle dimensioni dell’androne stesso.

Per le aree esterne, come ingressi, giardini, cortili e parcheggi, le regole di illuminazione sono meno stringenti, per cui più ampia è la scelta delle tipologie di luci da installare.

La ripartizione delle spese per l’impianto di illuminazione

La regola generale per la ripartizione delle spese condominiali è dettata dall’art. 1123 del Codice Civile:

“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.

Il principio base, dunque, stabilisce che la suddivisione delle spese segue la logica della proporzionalità del valore della proprietà e dell’utilità.

Nel caso specifico delle scale e degli ascensori, occorre far riferimento all’art. 1124 c.c. per quanto concerne la suddivisione delle spese: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo”.

Ovviamente, le spese vengono ripartite diversamente se il condomìnio, in assemblea, ha decretato all’unanimità un diverso regolamento.

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