L’arrivo del caldo, tipico dei mesi primaverili ed estivi, reca con sé la presenza di fastidiose, talvolta molto numerose, inquiline in condominio: le zanzare.
In caso di ingenti quantità di zanzare tali da provocare disagio e pericolo per la salute umana, è da ritenersi necessaria un’opera di disinfestazione.
Sebbene essa non sia espressamente obbligatoria per legge, l’articolo 1130 del Codice Civile stabilisce che l’amministratore di condominio ha l’obbligo di mantenere le parti comuni dell’edificio in condizioni salubri e sicure.
Nell’obbligo rientra, dunque, anche la gestione di eventuali infestazioni che possono costituire un rischio per la salute dei residenti.
1. Valutazione dell’infestazione
Innanzitutto, l’amministratore di condominio deve commissionare a una ditta specializzata e certificata una preliminare ispezione al fine di valutare l’entità dell’infestazione e l’eventuale presenza di focolai.
2. Pianificazione della disinfestazione
Una volta selezionata la ditta specializzata ed effettuata la prima valutazione, si procederà con la pianificazione dell’intervento, che può consistere in diversi trattamenti a seconda della problematica.
3. Scelta del trattamento
- Trattamenti larvicidi: eliminano le larve, che si concentrano maggiormente nelle acque stagnanti;
- Trattamenti adulticidi: eliminano le zanzare adulte attraverso la nebulizzazione si prodotti specifici nelle aree infestate;
- Trattamenti biologici: prevedono l’impiego di prodotti naturali o insetti predatori per ridurre la popolazione di zanzare senza l’utilizzo di prodotti chimici.
Al fine di evitare il rischio di infestazione da zanzare, possono essere utili degli accorgimenti che elenchiamo di seguito:
- Eliminazione delle acque stagnanti che possono accumularsi nei sottovasi o nei bidoni;
- Manutenzione delle aree verdi e quindi mantenere il giardino curato, tagliando l’erba regolarmente e rimuovendo i rifiuti organici.
- Controlli periodici per monitorare la situazione e prevenire nuove infestazioni;
- Interventi di mantenimento, soprattutto nei periodi di maggiore attività delle zanzare, come in estate.
Come vengono ripartire le spese di disinfestazione tra i condòmini?
La disinfestazione rientra nella categoria di manutenzione ordinaria, per cui per la ripartizione delle spese occorre far riferimento all’articolo 1123 del Codice Civile:
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.
I costi per la disinfestazione devono essere pertanto suddivisi tra i condomini in proporzione rispetto al valore della loro proprietà, sulla base delle tabelle millesimali.