Bonus Facciate, la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate

10 Ottobre 2022

Risale a pochi giorni fa la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della nuova Guida Bonus Facciate.

Il documento, così come aggiornato, chiarisce nel dettaglio in cosa consiste e a chi spetta la detrazione fiscale connessa al bonus in scadenza il 31 dicembre 2022. L’aggiornamento principale, tuttavia, riguarda la parte relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

Procedendo con ordine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione d’imposta – che va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi - è pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021, mentre scende al 60% per le spese sostenute nel 2022.

Inoltre, specifica che il bonus può essere usufruito da tutti i contribuenti, inquilini e proprietari, residenti e non residenti. Inoltre, sono ammessi alla fruizione della detrazione anche i conviventi del proprietario. Importante, poi, è che gli immobili si trovino nelle zona A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968 .
Tra gli interventi rientrano la pulitura e la tinteggiatura delle facciate e lavori riguardanti balconi, ornamenti e fregi, ma anche grondaie e pluviali, parapetti e cornici.

Ma veniamo alla principale novità.

Come è già noto, i beneficiari della detrazione possono optare:
- per lo sconto in fattura;
- per la cessione del credito.

Tuttavia, dal 12 novembre 2021, per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, il contribuente ha l’obbligo di richiedere:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’attestazione alla congruità delle spese sostenute da parte dei tecnici abilitati.

Questi documenti - le spese per il rilascio dei quali sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalla detrazione fiscale prevista per gli interventi - devono essere sempre richiesti anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Non sono necessari, invece, in due casi:
- se il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi;
- per le comunicazioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione.

La scelta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Per il 2022, inoltre, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente, ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

In merito agli interventi su parti comuni di un condominio, l’Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che gli adempimenti necessari per usufruire del bonus possono far capo a uno dei condòmini o all’amministratore.
Quest’ultimo, generalmente, provvede a indicare i dati del fabbricato e a tutti gli adempimenti. Egli rilascia, in caso di effettivo pagamento da parte del condominio, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.
L’amministratore, infine, è tenuto a conservare la documentazione per eventuali successive verifiche.

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