Gli eventi alluvionali delle ultime settimane che hanno provocato l’allagamento di numerose città d’Italia ci portano a riflettere sul ruolo fondamentale che una copertura assicurativa gioca in caso di calamità naturali. Infatti, esse possono provocare danni, talvolta anche ingenti, a strade e abitazioni, compresi i condomini.
Sebbene la stipula della Polizza Globale Fabbricati non sia obbligatoria per un condominio, a meno che essa sia esplicitamente resa tale dal regolamento condominiale, essa svolge una duplice imprescindibile funzione:
- copre i danni subìti dal condominio;
- risarcisce i danni provocati dal condominio a terzi.
Qualora l’assicurazione sia espressamente prevista dal regolamento, l’amministratore non deve attendere la delibera assembleare per stipularla, bensì può procedere autonomamente. Viceversa, se il regolamento nulla contiene in merito, la polizza può essere sottoscritta solo se approvata dalla maggioranza dell’assemblea, che rappresenti almeno la metà del valore dell’immobile.
La stipula avviene per mezzo dell’amministratore di condominio, il quale agisce in rappresentanza del condominio. Qualora egli stipuli la polizza senza coinvolgere l’assemblea, quest’ultima può ratificarla o renderla nulla.
Generalmente, la polizza assicurativa di base include due coperture:
- Responsabilità Civile: protezione per danni causati dal fabbricato o dall’uso delle sue parti comuni a terzi e/o a lavoratori;
- Incendi e scoppi: copertura per danni da incendi provocati da esplosioni, implosioni o eventi naturali, come per esempio la caduta di un fulmine.
Oltre alla copertura tradizionale, è possibile aggiungere ulteriori garanzie nella Polizza Globale Fabbricati. In via esemplificativa, esse sono:
- furto e rapina;
- sisma e calamità naturali;
- danni agli impianti.
Il calcolo del premio assicurativo per un condominio può variare in base a diversi fattori. Ecco i principali elementi da considerare:
A seconda dei diversi fattori e della compagnia assicurativa scelta, a cambiare saranno:
- il massimale, cioè l’importo massimo che l’assicurazione paga in caso di danni a terzi;
- la franchigia, ossia l’importo a carico dell’assicurato in caso di sinistro.
Il costo del premio assicurativo viene ripartito tra tutti i condòmini in misura proporzionale ai millesimi di proprietà. A pagarlo sono i proprietari e non gli inquilini.
Il contratto è sotto custodia dell’amministratore ma ciascun condòmino può richiederne copia.
La polizza ha durata annuale e, di norma, si rinnova tacitamente.
In caso di danni provocati dal singolo condòmino dalla sua proprietà esclusiva, sarà egli stesso a risponderne. Viceversa, se il danno è causato dal condòmino ma il sinistro coinvolge parti comuni e rientra nelle coperture previste, egli è tutelato dalla polizza assicurativa.
In caso di sinistro, l’amministratore agisce in quanto rappresentante dell’intero condominio e fa da tramite con la compagnia assicurativa. Può accadere anche che il singolo condòmino segnali il sinistro all’amministratore ma sarà, poi, sempre quest’ultimo a denunciarlo.