Ascensore condominiale: il quadro normativo e le responsabilità dell’amministratore

16 Ottobre 2023

L’amministratore di condominio, in quanto responsabile della salute e della sicurezza delle persone e dei lavoratori che circolano quotidianamente all’interno dello stabile, ha l’obbligo di garantire la corretta manutenzione e verifica degli ascensori, al fine di assicurarne il corretto funzionamento e scongiurare così il rischio di incidenti.

Diverse sono le disposizioni e le leggi che dettano in maniera dettagliata gli interventi da effettuare per mantenere uno stato di buona salute di ascensori e montacarichi.

La Legge 46/1990

Una fondamentale legge di riferimento in materia di ascensori è la numero 46 del 1990, che contiene precise e chiare disposizioni rivolte alle ditte abilitate all’installazione e alla manutenzione degli impianti.

Esse hanno l’obbligo di redigere una dichiarazione di conformità al termine dei lavori e di compilare il libretto di matricola dell’ascensore a seguito di ogni intervento di manutenzione e verifica.

Il DPR 162/1999

Il Decreto 162/99, conosciuto meglio come “Direttiva Ascensori”, chiarisce in maniera precisa e puntuale una serie di regole riguardanti:

- la messa in esercizio dell’impianto

- la manutenzione

- le verifiche periodiche e straordinarie

- l’idoneità dell’impianto sulla base di specifici criteri edilizi e urbanistici

L’amministratore di condominio è il responsabile:

1. degli interventi di manutenzione periodica, da effettuare ogni 6 mesi;

2. delle verifiche periodiche, obbligatorie ogni 2 anni.

Per quanto riguarda la manutenzione semestrale, ai sensi dell’art. 15 del Decreto 162/99, la persona munita di certificato di abilitazione o la ditta specializzata provvedono a:

a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.

L’art. 13 fornisce, invece, delle specifiche in merito alle verifiche periodiche, che devono essere effettuate ogni 2 anni, “secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati […]”.

La verifica si conclude con la stesura di un verbale da rilasciare al proprietario e alla ditta manutentrice.

Se il verbale della verifica periodica ha esito negativo, ai sensi dell’art. 14 del DPR 162/99, l’ufficio comunale competente “dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole”.

La verifica straordinaria è da ritenersi necessaria anche a seguito di modifiche dell’impianto.

Il DPR 23/2017

Maggiori vincoli, che corrispondono anche a una maggiore sicurezza, sono stati introdotti con il DPR 23/2017, che apporta alcune modifiche al suddetto DPR 162/99.

Gli obblighi sono indirizzati a:

- Installatori, i quali dovranno valutare la conformità degli ascensori a determinati requisiti di salute e di sicurezza e conservare tutta la documentazione tecnica;

- Fabbricanti, che dovranno garantire la conformità delle componenti e, in caso negativo, prevederne il ritiro;

- Importatori, che dovranno accertarsi che il produttore abbia eseguito correttamente la verifica di conformità prima di immettere un pezzo sul mercato.

Responsabilità in caso di mancata manutenzione

Come scritto all’inizio dell’articolo, l’amministratore di condominio è colui che ha il compito di garantire la salute e la sicurezza di quanti vivono, lavorano e circolano all’interno dell’edificio.

Per questa ragione, la manutenzione e le verifiche degli impianti, tra cui l’ascensore, ricadono sotto la sua responsabilità.

In caso di incidenti o cadute in ascensore, l’amministratore è ritenuto sempre responsabile, ad eccezione dei casi di assenza di causalità tra l’incidente e la mancata manutenzione.

L’amministratore negligente può andare incontro a sanzioni non solo civili, ma anche penali, che possono comprometterne la carriera.

Per questo motivo, è sempre bene programmare tutti gli interventi obbligatori per legge di manutenzione e verifiche.

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