Antincendio: le novità introdotte dal Decreto del Ministero degli Interni del 25 gennaio 2019

26 Settembre 2022

Entro il 30 settembre i condomini sono tenuti ad adeguarsi alle novità del Decreto del Ministero degli Interni del 25 gennaio 2019 riguardante “norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

A tal proposito, scatta l’obbligo, per ogni intervento che riguardi le facciate dei condomini con altezza superiore a 24 metri, di redigere una apposita valutazione del rischio incendio da comunicare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Questa regola è applicabile sia agli edifici di nuova costruzione che in caso di interventi su edifici già esistenti, per i quali i lavori di ristrutturazione interessino oltre il 50% della superficie delle facciate.

Dunque, la normativa impone la necessità di dotare gli edifici con altezza superiore a 24 metri della dichiarazione di conformità antincendio, da rinnovarsi periodicamente.

Ci sono tuttavia delle differenze:

- per gli edifici con altezza compresa dai 24 siano ai 54 metri è prevista l’istituzione di un meccanismo di gestione della sicurezza antincendio con a capo un responsabile che sarà incaricato di effettuare i controlli sia ordinari che di emergenza e saranno obbligati ad esporre i cartelli contenenti le indicazioni di emergenza antincendio per le ipotesi di evacuazione;

- per gli edifici di altezza compresa tra i 55 e gli 80 metri, è stata resa obbligatoria l’installazione di un impianto di allarme predisposto per rilevare l’incendio sia mediante dispositivi di riconoscimento ottico che mediante sensori acustici;

- per gli edifici di altezza superiore agli 80 metri, il responsabile della gestione della sicurezza antincendio ha anche l’obbligo di creare un Centro di Gestione dell’Emergenza e predisporre un impianto EVAC, per le corrette procedure di evacuazione.

Ai sensi dell’art.2 del D.M. 25 gennaio 2019, le facciate devono possedere i requisiti antincendio per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- evitare la propagazione delle fiamme all’interno dell’edificio derivante da interstizi, vani, cavità o aperture dell’involucro edilizio

- ridurre il rischio di propagazione dell’incendio a causa di fiamme provenienti dall’esterno;

- evitare la caduta di parti di facciata che possono causare danni a passanti e soccorritori.

 

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