Arrivano dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti circa le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis. In particolare, la circolare 33/E del 6 ottobre 2022 fornisce delucidazioni in merito:
1. alla responsabilità in solido di fornitore e cessionario e gli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta;
2. alla cessione dei crediti ai “correntisti”;
3. agli eventuali rimedi in caso di ritardi nella comunicazione per l’esercizio della detrazione fiscale.
Per quanto riguarda la disciplina della responsabilità solidale di fornitori e cessionari dei crediti d’imposta, l’agenzia chiarisce che, in sede di conversione in legge del decreto Aiuti-bis, l’ipotesi di concorso in violazione “è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che […] siano stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art. 119 e 121, comma 1-ter (comma 1-bis.1 dell’art.14 del decreto Aiuti)”.
Si parla di dolo, ai sensi dell’art.5, comma 4, d.lgs. 47/97, quando la violazione è “attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. Per cui si rileva la volontà del soggetto della violazione diretta consapevolmente all’evasione.
Si parla di colpa grave, ai sensi dell’art.5, comma 3, d.lgs. 47/97 “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari […]”.
Esempi di dolo o colpa grave:
- dolo: il concessionario è a conoscenza dell’inesistenza del credito ma procede comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24;
- colpa grave: il cessionario omette in maniera macroscopica la diligenza richiesta, come l’acquisto dei crediti in assenza di documentazione richiesta o se esiste una manifesta contraddittorietà nella documentazione (ad esempio l’asseverazione si riferisce a un altro immobile rispetto a quello oggetto dei interventi agevolati).
In merito agli "indici di diligenza", che se rispettati escludono i controlli sui bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che essi riguardano l'incoerenza reddituale, l'incoerenza tra valore credito e il profilo finanziario del cliente, la sproporzione tra l'ammontare crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare e la mancata effettuazione dei lavori.
Con riferimento alla cessione dei crediti ai “correntisti”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali […], fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni”.
Infine, la circolare si sofferma sul caso di ritardi nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. È applicabile, infatti, l’istituto della remissione in bonis, per cui coloro che non hanno provveduto all’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, hanno tempo fino al 30 novembre 2022. In tal caso è richiesto, tuttavia, il versamento di un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.