Ai sensi dell'articolo 1882 c.c. l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Ad oggi, nessun condominio, nemmeno dopo l'approvazione della così detta riforma del condominio (L. 220/2012), è obbligato a stipulare una polizza assicurativa condominiale; l'unica eccezione sono le eventuali prescrizioni contenute in una deliberazione o nel regolamento assembleare o contrattuale.
Ciò premesso, per ogni condominio e amministratore, essere in regola sotto tutti gli aspetti vuol dire tutelare se stessi e i condomini. Fondamentale risulta, a questo proposito, avere un’assicurazione.
La Polizza Globale Fabbricati permette di tutelare i condomini contro eventuali fatti dannosi che possono verificarsi nel fabbricato e ripercuotersi sulla proprietà e/o su terze persone. Essa, infatti, assicura tutte le parti dello stabile, comuni e private, e copre sia i danni cagionati da parti comuni a terzi o ai condomini sia i danni causati dalle singole proprietà private ad altri condomini (un esempio è la rottura di tubi all’interno di un’abitazione privata).
La sottoscrizione della polizza amministrativa è rimessa all’amministratore di condominio il quale, di norma, chiede preventivamente l’approvazione dell’assemblea. Nel caso in cui il regolamento condominiale preveda espressamente la stipula di tale polizza, egli può decidere di avviare il contratto di assicurazione anche senza consultare l'assemblea e ottenere una delibera, come precisato anche da una sentenza della Corte di Cassazione del 1963.
Le coperture previste dall’assicurazione dovrebbero includere:
È anche possibile inserire nella polizza ulteriori garanzie:
- furto e rapina;
- spese legali e giudiziarie;
- spese urgenti per guasti a tubature e impianti;
- ricerca di guasti, che copre tutte le spese generate dalla ricerca dell'origine di un danno.
Il compito di effettuare la denuncia del sinistro spetta all'amministratore del condominio, che deve effettuarla non oltre 3 giorni dalla data del sinistro. Ciò significa che il singolo condomino deve essere celere nel denunciare il danno all'amministratore.
Importante è, inoltre, il documento della quietanza, attraverso cui il danneggiato rinuncia ad avanzare ulteriori richieste di risarcimento, considerando quindi sufficiente il risarcimento che gli viene offerto. Questo è un documento la cui firma spetta all'amministratore, in quanto titolare del contratto. Ad egli spetta, dunque, anche l'accesso a tutti gli atti della liquidazione.