Il caldo è alle porte e in condominio alcuni inquilini stanno pensando all’installazione di un impianto di climatizzazione per combattere l’afa estiva?
Prima di procedere, è bene che sia i condòmini sia gli amministratori di condominio tengano conto di alcune regole e limiti imprescindibili.
I limiti all’installazione del condizionatore
Occorre, innanzitutto, verificare che il regolamento comunale non disponga dei divieti in merito all’installazione degli impianti di climatizzazione. Potrebbe accadere, infatti, che esistano delle norme urbanistiche a tutela di alcuni edifici, specie se storici o se situati nel centro storico del comune.
Potrebbero essere anche necessarie particolari autorizzazioni o certificazioni di conformità.
In caso di assoluto divieto, si potrebbe optare per l’installazione di un climatizzatore monoblocco senza unità esterna, che preveda solo un foro esterno per lo scarico di aria calda.
Inoltre, bisogna tener conto delle norme condominiali e, in particolare, dell’articolo 1122 del Codice Civile, secondo cui:
“Il condomino non può eseguire opere che rechino danni alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”.
In sostanza, dunque, l’impianto non deve pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio e non deve provocare disagio agli altri condòmini.
Gli obblighi del condòmino che decide di installare il condizionatore
Il condomino, quando prende la decisione di installare il condizionatore deve procedere come segue.
Innanzitutto, egli deve darne preventiva comunicazione all’amministratore di condominio, il quale provvederà a presentare la questione in sede di assemblea condominiale cosicché tutti i condòmini vengano informati. In questo caso, il condòmino non ha bisogno dell’approvazione dell’assemblea di condominio per poter posizionare l’impianto. Tuttavia, l’approvazione diventa necessaria ai fini della tutela dell’estetica del palazzo quando il condizionatore presenta un’unità esterna.
Proprio in merito all’unità esterna, il condòmino è tenuto a rispettare determinate distanze, stabilite dagli artt. 905 e 907 c.c. secondo i quali il motore esterno va posizionato a una distanza di un metro e mezzo nel caso in cui il motore ostacoli la visuale (in orizzontale) e a una distanza di tre metri dalla soglia del solaio del piano superiore (in verticale).
Inoltre, il condòmino deve tener conto del disturbo che il rumore del motore potrebbe arrecare agli altri condòmini. In fase di acquisto, dunque, è bene considerare prodotti più silenziosi, che producano decibel che rientrino nella soglia di tolleranza.
Infine, è necessario gestire lo scolo dell’acqua di condensa in modo tale che esso non scorra né su finestre e balconi altrui né sui passanti.