Sicurezza in condominio secondo il D.Lgs. 81/08. Gli obblighi dell’amministratore

4 Aprile 2024

Garantire la sicurezza di residenti e lavoratori all’interno del condominio è obbligo dell’amministratore. Ciò si evince, ancor prima che nel Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/08), nel Codice Penale e nel Codice Civile.

Art. 40 c.p. “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Art. 2051 c.c. (Danno cagionato in custodia) “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto, di risarcire il danno” (Principio del neminem laedere).

Nel caso specifico dei condomini, l’amministratore è tenuto a garantire la sicurezza ai sensi dell’art. 1130, comma 6, della L. 220/2012, secondo cui egli deve curare la tenuta del Registro di Anagrafe Condominiale (RAS), nel quale devono essere contenute le generalità dei proprietari e degli inquilini, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare e “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”.

Ai sensi dell’art. 1129 della medesima legge, l’inottemperanza agli obblighi di cui ai numeri 6, 7 e 9 del suddetto articolo, costituiscono grave irregolarità. Da qui la facoltà dell’amministratore di procedere all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi condominiali anche senza il consenso dell’assemblea che, in caso di inottemperanza, potrebbe revocarlo.

Sui documenti obbligatori che l’amministratore è tenuto a redigere, occorre operare una distinzione:

- Condominio con dipendenti
- Condominio senza dipendenti ma nel quale operano ditte esterne
- Condominio senza dipendenti né ditte esterne

Nella prima tipologia, ai sensi dell’art. 17 D. lgs. 81/08, il condominio è considerato alla stregua di un’azienda e l’amministratore di condominio assume il ruolo di datore di lavoro. In questo caso, è suo compito effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Nella situazione di un condominio senza dipendenti ma nel quale svolgono lavoro ditte esterne (tipologia più diffusa ad oggi in Italia), l’amministratore di condominio assumerà il ruolo di “committente” e, in quanto tale, sarà sottoposto ai seguenti obblighi, previsti dall’art 26 D. lgs. 81/08:

- verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
- fornitura agli stessi soggetti di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il committente, inoltre:
- Coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze. (Art.26 comma2 lett.b)
- Promuove la cooperazione e il coordinamento con l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)
- Redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. (Art.26 comma 3 ter).

 

Il DUVRI si compone di varie sezioni:

- Valutazione dei rischi presenti nell’ambiente condominiale
- Valutazione dei rischi introdotti dall’impresa esterna ed eventuali interferenze
- Misure di prevenzione e protezione
- Stima dei costi della sicurezza (anche se pari a zero)
- Misure in caso di emergenza

N.B. Pertanto il DUVRI è solo una delle misure previste dalla sicurezza a carico del committente e tratta solo i rischi interferenti. L’attenzione invece va posta anche su tutte le altre misure e valutazioni richieste dalle diverse normative (rischi standard, rischi specifici, comunicazione dei rischi ai fornitori, RAS, etc.) in modo da adempiere e tutelare le proprie responsabilità in modo completo e sicuro.

L’art. 29 del D. lgs. 81/08, stabilisce che sia effettuata una rielaborazione della valutazione dei rischi e dei relativi documenti ad essa correlati (DVR, DUVRI, RAS) in caso di modifiche delle modalità operative, dell’organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni, di modifiche alle attrezzature e a impianti, modifiche strutturali e di lay-out, modifiche normative.
In questo senso, anche il DUVRI è considerato un documento destinato a continuo aggiornamento e dunque “dinamico”, come scritto nella Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n°24 del 14 novembre 2011.

Oltre agli aggiornamenti necessari in caso di modifiche o cambiamenti, il legislatore ha previsto una rivalutazione dei rischi, con conseguente aggiornamento della documentazione, da effettuare ogni 3 anni tramite specifico sopralluogo.

Conhive, società specializzata da 20 anni in servizi per l’amministratore di condominio, offre un puntuale servizio “Sicurezza sul Lavoro” che prevede analisi e valutazione dei rischi condominiali, redazione di DVR, DUVRI e RAS, notifica certificata di tutti i documenti ai diversi fornitori, aggiornamento costante della documentazione, verifica con sopralluogo ogni 3 anni e assistenza continuativa.

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