L’amianto è un materiale altamente versatile, impiegato per lungo tempo in ambito edilizio grazie alle sue caratteristiche di isolamento termico e acustico e ai suoi costi ridotti. Miscelato con cemento, plastica o bitume, da esso è possibile ricavare un’ampia varietà di manufatti.
Il diffuso impiego di questo materiale si è bruscamente interrotto quando, negli anni Sessanta, alcuni studi hanno portato alla luce le conseguenze negative dell’amianto sulla salute umana.
Infatti, numerose ricerche hanno evidenziato che le microfibre di cui si compone l’amianto sono cancerogene. Conseguentemente, se esse vengono aerodisperse e inalate dall’uomo, possono provocare tumori ai polmoni, alle membrane sierose delle cavità del corpo umano e, talvolta, alla laringe. L’esito della respirazione di tali fibre, dunque, può rivelarsi fatale.
La cancerogenicità dell’amianto è stata riconosciuta dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro e l’Unione Europea, nel Regolamento CE 1272/2008 sulla “classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele”, lo ha classificato come altamente pericoloso.
Le lavorazioni più rischiose che coinvolgono l’impiego di amianto sono gli intonaci a spruzzo, i cartoni antifiamma e i rivestimenti di tubi e caldaie.
Meno pericoloso è l’amianto miscelato ad altri materiali e ricoperto da strati sigillati e integri.
Infine, il rischio più basso è quello relativo all’utilizzo dell’amianto nell’eternit, impiegato soprattutto come rivestimento dei tetti. Il più basso grado di pericolosità è dovuto alla bassa percentuale di presenza di amianto in esso (10-15%) e al fatto che siano manufatti esposti all’aria aperta.
A seguito degli studi dai quali è emersa la pericolosità dell’amianto per la salute umana, fu emanata la legge 257/1992, secondo la quale:
“Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto […]”.
Alle Regioni fu affidata l’incombenza di censire e bonificare gli edifici a rischio.
Di seguito i principali riferimenti normativi sul tema:
- DPR 8 agosto 1994: atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome per l’adozione di piani di protezione;
- DM Sanità 6 settembre 1994: normative e metodologie tecniche di applicazione della legge 257/1992;
- D. Lgs. 17 marzo 1995 n° 114: attuazione della direttiva 87/217 CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto;
- DM Sanità 14 maggio 1996: normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica;
- DM Industria 12 febbraio 1997: criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto;
- DM Sanità 20 agosto 1999: ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica;
- DM Ambiente 29 luglio 2004 n°248: regolamento relativo alla determinazione e alla disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
Ai sensi dell’articolo 1130 n° 4, comma 1, del Codice Civile, l’amministratore di condominio deve “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”.
Egli è il responsabile delle parti condominiali comuni. Di conseguenza, in caso di inadempimento, egli dovrà rispondere dei danni verso il condominio e andrà incontro a sanzioni amministrative e penali.
Nel caso specifico di una segnalazione della presenza di amianto in condominio, l’amministratore dovrà procedere con azioni di censimento e mappatura dei manufatti che possano prevedere l’impiego di amianto.
Questo primo passaggio prevede l’individuazione di materiali contenenti amianto per mezzo di tecnici specializzati che provvederanno a reperire tutta la documentazione tecnica che descriva i materiali usati nella costruzione delle parti dell’edificio.
Qualora, attraverso l’ispezione e il campionamento, venisse appurata la presenza di amianto friabile, l’amministratore deve darne comunicazione alla ASL competente e dovrà far eseguire una valutazione del rischio al fine di scegliere adeguatamente il tipo di bonifica necessaria.
La bonifica dell’amianto può essere effettuata attraverso tre principali tecniche.
1. Rimozione. Essa consiste nell’eliminazione completa dell’amianto, azzerando dunque ogni fonte di rischio e ogni cautela successiva all’intervento. Questo tipo di intervento comporta rischi elevati per gli addetti ai lavori e produce rifiuti da smaltire correttamente poiché tossici e nocivi. La rimozione richiede costi alti e tempi lunghi.
2. Incapsulamento. Si tratta di un trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che, dunque, vanno a incapsulare le fibre di amianto costruendo una pellicola protettiva sopra di esse. In questo caso, anche a seguito dell’intervento, devono essere effettuate delle verifiche periodiche. L’incapsulamento è adatto in presenza di materiali poco friabili.
3. Confinamento. Questo metodo prevede l’installazione di una barriera a tenuta d’aria, volta a tenere separato l’amianto dalle altre aree dell’edificio. Anche in questo caso, saranno necessari futuri interventi di controllo e manutenzione.