In quanto professionista, l’amministratore di condominio ha senz’altro l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate gli introiti percepiti dalla propria attività.
Tuttavia, egli può anche non possedere una Partita Iva. Vediamo in quali casi.
Può accadere che l’amministrazione di un edificio sia ceduta dall’assemblea a uno dei condomini il quale, non essendo amministratore di professione ma solo occasionalmente, non è tenuto ad avere la Partita Iva. In questo caso, l’avvenuto pagamento del compenso si attesta mediante una semplice ricevuta fiscale a titolo di prestazione occasionale.
Infatti, secondo la legge, per poter amministrare un condominio, il soggetto deve rispettare solo due requisiti:
- essere incensurato
- seguire corsi di formazione e aggiornamento
Diverso è il caso in cui l’incarico venga svolto in maniera abituale e costante, così da essere equiparabile a lavoro autonomo. In tal caso, l’amministratore ha l’obbligo di Partita Iva.
Secondo la giurisprudenza, perché l’attività di amministratore sia paragonata a quella di lavoratore autonomo, essa deve rispecchiare il requisito di professionalità.
Nella maggior parte dei casi, l’attività di amministratore diventa costante e professionale quando egli amministra più di un condominio. Egli avrà dunque bisogno di un’organizzazione, di uno studio professionale, di software per la gestione e una serie di altri strumenti.
Alla Partita Iva corrisponderà un Codice Ateco, cioè il codice numerico associato all’attività economica svolta dal titolare della partita Iva. Per l’amministratore di condominio il codice è 68.32.00.
Nell’ipotesi in cui l’amministratore svolga anche altra attività professionale, per esempio da Avvocato, egli potrà avere più codici Ateco.
In caso di amministratore con Partita Iva, egli dovrà rilasciare al condominio una fattura che attesti il pagamento del suo compenso.
L’amministratore che svolga abitualmente l’attività senza aver aperto la Partita Iva andrà incontro a una sanzione amministrativa. Tuttavia, non verrà destituito dalla carica dal momento che, per legge, la sua designazione non dipende dal possesso della stessa.
Il condominio ha certamente l’obbligo di possedere un Codice Fiscale in quanto sostituto d’imposta, ma non è obbligato ad avere la Partita Iva a meno che esso svolga attività economiche imponibili.
É il caso ad esempio di un condominio che vende energia autoprodotta mediante l’utilizzo di impianti di energia rinnovabile oppure il caso di affitto di spazi pubblicitari o impianti sportivi.
In caso di apertura di Partita Iva di un condominio, il Codice Ateco sarà 97.00.02.