Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in condominio. La disciplina

22 Maggio 2023

A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento Europeo dell’accordo sul taglio delle emissioni di CO2 per auto e veicoli commerciali leggeri, che impone la vendita solo di veicoli elettrici a partire dal 2035, si renderà certamente necessaria l’installazione di colonnine di ricarica elettrica nei condomini.

Il Decreto Legislativo 257/2016 stabilisce che negli edifici residenziali di nuova costruzione devono essere già predisposte infrastrutture di canalizzazione per ogni posto auto per l’eventuale installazione di colonnine di ricarica elettriche. L’obbligo vige per parcheggi con più di dieci posti auto.

Diversa è la situazione nel caso di edifici di vecchia data. Di fronte a questo scenario, infatti, occorreranno dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici degli edifici. I condòmini, pertanto, dovranno deliberare in primo luogo sull’avvio dei lavori e, successivamente, sugli interventi di installazione, collocazione e regolamentazione delle stazioni di ricarica.

Inoltre, la presenza delle colonnine recherà con sé un aumento del rischio incendio. Il condominio dovrà dunque rivedere l’adeguamento alla normativa antincendio e dovrà far fronte a un conseguente innalzamento del costo dell’assicurazione condominiale.

La delibera in assemblea per l’installazione delle colonnine

Il Decreto Legge 83/2012, all’articolo 17-quinquies, recita che “le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, primo, secondo e terzo comma, del Codice civile».

L’art. 1136 del Codice civile stabilisce infatti che in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dell’assemblea e un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Inoltre, ai sensi dell’art. 1135 del Codice Civile, l’assemblea provvede “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”.

Qualora non dovesse essere raggiunta la maggioranza, il singolo condomino o un gruppo di condomini, come previsto dall’art. 17-quinquies del DL 83/2012, può installare la colonnina a proprie spese. In caso subentrasse la volontà di un condomino terzo di sfruttare l’installazione di ricarica, egli può farlo “contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione” come scritto nell’articolo 1121, comma 3, del Codice civile.

Quando non è possibile installarle?

Nei seguenti tre casi:

  • se minano la sicurezza dell’edificio, dei condomini e di terze persone che lo frequentano;
  • se inficiano il decoro architettonico;
  • se compromettono la fruibilità di parti comuni dell’edificio.
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