Cantieri edili in condominio, le responsabilità dell’amministratore in caso di infortuni

18 Maggio 2023

Ormai da diversi mesi, complici le detrazioni fiscali dei bonus edilizi, non è raro ritrovarsi di fronte a impalcature e cantieri per l’ammodernamento di edifici condominiali o la risistemazione di parti di essi.

Nel corso dei lavori, tuttavia, potrebbe capitare che un operaio si infortuni o che vengano causati danni a terze persone. In caso si verifichino simili scenari, l’amministratore di condominio potrebbe andare incontro a conseguenze civili e penali, qualora non predisponga tutti gli strumenti di legge per la messa in sicurezza del cantiere.

Come evitare, dunque, il rischio di provvedimenti giudiziari?

Innanzitutto, in caso di presenza di più imprese esecutrici, l’amministratore di condominio è tenuto a nominare il Coordinatore della Sicurezza, figura che, come dice la parola stessa, coordina i vari soggetti impegnati nel cantiere edile al fine di ridurre i rischi sul lavoro. In caso di mancata nomina del Coordinatore, l’amministratore potrebbe andare incontro a conseguenze penali, ma solo in caso di nesso causale tra il mancato coordinamento e l’infortunio.

In secondo luogo, l’amministratore potrebbe subire conseguenze giudiziarie in caso di culpa in eligendo. Ciò si verifica qualora egli affidi l’esecuzione dei lavori a imprese non adeguate, ossia sprovviste di requisiti, capacità, competenze e documentazione conforme alle normative di legge. La colpa dell’amministratore, in questo caso, è quella di aver effettuato una scelta “sbagliata” e non aver selezionato accuratamente il soggetto. Egli può sfuggire alla condanna dimostrando l’assenza di correlazione tra la scelta della ditta inadeguata e l’infortunio.

In terzo luogo, conseguenze penali potrebbero verificarsi qualora l’amministratore, nel corso dello svolgimento dei lavori, non effettui le verifiche e i controlli necessari a garantire la massima sicurezza da parte delle ditte impegnate nei lavori. In presenza di questa eventualità, si parla di culpa in vigilando. L’amministratore può scagionarsi qualora riesca a dimostrare che l’infortunio sia conseguenza di cause fortuite e non di sua negligenza.

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