Tra gli obblighi dell’amministratore di condominio, vi è l’acquisizione e il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).
Il CPI è un documento che attesta il rispetto della normativa prevenzione incendi. In altre parole, esso garantisce che il fabbricato rispetti le norme edilizie antincendio e i locali rispettino i requisiti di sicurezza per la protezione di cose e persone.
A partire dall’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, il Certificato Prevenzione Incendi è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Se prima i Vigili del Fuoco rilasciavano il Certificato, ora occorre presentare la SCIA al Comando. Quest’ultimo verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e degli allegati e, in caso di esito positivo, rilascia la ricevuta che certifica il rispetto delle norme dell’edificio.
Il CPI risulta necessario qualora sussista una delle seguenti attività all’interno del fabbricato:
- Attività n° 74: presenza di caldaie con potenza superiore a 116 kw;
- Attività n° 75: presenza di autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadrati;
- Attività n° 77: altezza dell’edificio superiore a 24 metri. (Per altezza antincendio, ai sensi del DM 30/83, si intende “l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”).
Essendo l’amministratore di condominio responsabile della conformità del condominio alle norme di sicurezza e antincendio, egli deve innanzitutto accertarsi dell’esistenza del CPI, richiedendolo al costruttore. Qualora il Certificato sia intestato ancora al costruttore e non al condominio, l’amministratore dovrà richiedere la voltura direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco.
Inoltre, può accadere che nel corso del tempo il fabbricato subisca delle modifiche strutturali o subentrino nuove attività che rendano necessaria una modifica anche del CPI. Infatti, ciò che è scritto nel documento deve corrispondere allo stato di fatto dell’edificio e dei suoi locali. In caso di cambiamenti, dunque, risulta necessario un nuovo Certificato.
Per richiederlo, l’amministratore dovrà contattare un tecnico specializzato, inserito nell’elenco dei professionisti antincendio del Ministero degli Interni e in regola con i corsi di aggiornamento.
A questo punto possono verificarsi due scenari.
1- Non risulta necessario un parere preventivo dei Vigili del Fuoco. Per cui il tecnico effettua il sopralluogo e presenta la SCIA al Comando;
2- Occorre un parere preventivo da parte dei Vigili del Fuoco, per cui il tecnico, prima della presentazione della SCIA, presenta al Comando un progetto che illustri le modalità di garanzia della sicurezza dell’edificio. I Vigili del Fuoco possono richiedere integrazioni oppure approvarlo direttamente. Una volta ottenuta l’approvazione, si può procedere con la SCIA e il rilascio del Certificato.